Forio (Isola d’Ischia), 20 gennaio 2015
a) Furto sul c/c tramite alterazione di assegni, con condanna a chi l’ha subito;
b) Spoliazione di un pezzettino di terreno, con condanna a chi l’ha subito, due casi emblematici di come è amministrata la giustizia in Italia e in Europa
LETTERA APERTA
Al Presidente della Repubblica
anche nella qualità di Presidente del CSM
Al Ministro della Giustizia
Ai Capigruppo Parlamentari
Alle forze politiche
Egr. Presidente, Signor Ministro, On. Parlamentari, Amici esponenti politici
nei casi evidenziati in testata non c’è stata giustizia! Essi non esprimono certamente un fatto nuovo e sicuramente costituiscono poca cosa di fronte alle tante testimonianze di malagiustizia che le cronache ci offrono, giorno dopo giorno. Qui, però, voglio compiere il mio dovere di cittadino denunciando fatti a me accaduti le cui conclusioni a dir poco ingiuste non fanno certamente onore al nostro Paese, né alle Convenzioni concordate e sottoscritte con l’Europa nel settore; e ciò anche nella profonda convinzione che, al di là del fatto personale, quanto rappresento alle SS.LL. – anche se in estrema sintesi ( in testata e qui di seguito) – possa e debba essere evitato se si vuole infondere nella gente cultura di cittadinanza e fiducia ed amore per le istituzioni, italiane ed europee.
La presente lettera è anche per capirne di più e per chiedere quella giustizia sostanziale che è stata negata a chi da vittima ne aveva fatto richiesta, dal momento che quella formale conclude il suo iter procedurale emettendo condanne decisamente irragionevoli ( esagerando, è come se si condannasse chi è stato ucciso e non l’omicida! ) e ciò forse – e non voglio credere ad altro – per qualche vizio di procedura e/o di forma certamente non attribuibile al cittadino ricorrente. In realtà, le sentenze che addito alla SS. LL. nulla esprimono in termini di buon senso e di umanità da parte di un tutore della giustizia che, ad avviso dello scrivente, ha il dovere di andare oltre la fredda lettura delle varie dichiarazioni e delle varie carte per capirne di più, per approfondire e non sbagliare e per dare umanità alle sue deduzioni in sentenza anche con la compensazione delle spese se non è possibile diversamente.
Circa il caso a)[1], si registrano anni ed anni di sacrifici per uscire da un conto corrente bancario già in rosso aggravato fuori ogni limite in negativo, poi, da un furto evidente e riconosciuto comunque negli atti e da tutti; anni di tensione, di richiesta di giustizia e di attesa snervante per i tempi lunghissimi e per i tanti soldi spesi ( e tanti ! ) con la speranza, mai raggiunta, del recupero del maltolto; anni conclusi, poi, con una fredda comunicazione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo ( sic! ) che in sostanza, senza minimamente entrare nel merito del ricorso, attesta che le Convenzioni internazionali sono state rispettate e ne dichiara quindi l’inammissibilità; un ricorso che è stato l’ultimo appiglio per fare chiarezza ed avere giustizia! Una decisione, quest’ultima, che – alla pari di quelle espresse dalla Magistratura italiana – provoca ulteriore delusione e rabbia poiché esprime un concetto burocratico della giustizia e della sua gestione che non si addice ad una realtà istituzionale internazionale che vuole affermarsi e proiettarsi nel futuro; una realtà che ha il dovere di garantire giustizia nel rigore della legge e nel rispetto di norme e di procedure con atti di indiscutibile verità e che siano edificanti per contenuti e conclusioni.
Circa il caso b)[2], si parla di spoliazione di un pezzo di proprietà che una sentenza di I grado, costruita su alcune improprie testimonianze rese, avalla. Ci troviamo di fronte ad un GOT che – anziché valorizzare rilievi e relazioni tecniche giurate ed inoppugnabili atti notarili che attestano la proprietà e la provenienza del bene in discussione – affida le sue conclusioni ad alcuni testi che nulla potevano esprimere e sapere e decidere in termini di proprietà e di confini reali e stralcia dalla dichiarazione del teste di parte alcune sue considerazioni che si riferiva ad aree lontane da quella in discussioni. Un GOT che, dulcis in fundo, nega al ricorrente la possibilità di poter far valere le sue ragioni attraverso il richiesto parere tecnico del CTU ( Consulente Tecnico di Ufficio) che avrebbe potuto dirimere ogni dubbio. Successivamente, la Corte di Appello di Napoli II Sezione Civile completa la frittata dichiarando il ricorso dello scrivente inammissibile con l’Ordinanza del 22/10/ 2014, condannando gli appellanti alle spese!
Sul caso a) , quattordici anni di stress biologico con condanna al derubato mentre le banche vengono salvate; sul caso b), anni di violenza subita che hanno avvelenato la quotidianità dei ricorrenti con conclusioni assai amare, non per la spoliazione quanto per le spese sostenute!
E’ venuto meno, in ambo i casi, quel giusto processo per la giustizia di valore costituzionale che è garanzia di diritti e di cittadinanza; cosa forse pienamente raggiungibile associando la serenità e la professionalità alla responsabilità personale del Giudice nell’esercizio delle sue funzioni.
Egr. Presidente, Signor Ministro, On. Parlamentari ed Amici della politica
le sentenze di cui sopra sono ormai un dato di fatto, me ne rendo conto, e tornare indietro anche se sbagliate è cosa impossibile nella normalità! Ma non mi arrendo e chiedo alla SS.LL. per quanto di specifica competenza, di fare chiarezza: per capirne di più e per dirimere ogni sospetto sull’Amministrazione della Giustizia che è, e deve rimanere, punto fermo della nostra Costituzione, non escludendo provvedimenti eclatanti, se necessari, che possano ridare fiducia a chi nella verità e nella giustizia vuole crederci ancora nonostante tutto per rilanciarne la credibilità messa in forse da tanti che la praticano stancamente per mestiere.
Grazie per l’attenzione e, in attesa di cortese risposta, abbiano i miei più cordiali saluti,
NICOLA LAMONICA
In breve il caso a):
13 maggio 1992, emissione di due assegni di cui l’avvenuta falsificazione viene resa nota all’emittente solo a pagamento avvenuto da parte del Banco di Roma su parere della Banca di Napoli
18/6-92 esposto del derubato alla Procura della Repubblica di Napoli
15/9/ 92 il GIP di Napoli rigetta il sequestro probatorio dei due titoli nonostante la richiesta del ricorrente; titoli di cui successivamente il Banco di Napoli ne denuncia lo smarrimento.
Nel frattempo nessuna integrazione del maltolto da parte delle dette banche ed il ricorrente è costretto a pagare interessi sul suo cc 18/20 del Banco di Napoli ampiamente in rosso fino al 1997 , anno in cui riesce a sanare il rosso con parte della sua buonuscita da dipendente statale; e non si escludono addebiti impropri per anatocismo.
21/10/ 93 , atto di citazione del derubato davanti al Tribunale di Napoli accolto il 2/5/ 2003 con sentenza 9234/2003 che chiede ai soccombenti di restituire il maltolto;
10/01/ 2008 , su impugnativa dei soccombenti di cui alla sentenza del Tribunale , la Corte d’Appello riformula la sentenza di I° grado poiché i titoli presentati in fotocopia non apparivano “ ictu oculi” falsificati ( ricordo qui che il GIP respinse il sequestro dei titoli originali e che il Banco di Napoli ne fece successivamente oggetto di denuncia di smarrimento ( sic ! )
21/01/2012, la Cassazione rigetta il ricorso del derubato per le stesse motivazioni della Corte d’Appello e condanna il il ricorrente al pagamento delle spese.
14 /09/ 2014 ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo che in data 27/11/2014 chiude definitivamente il caso dichiarando irricevibile il ricorso.
[1] In data 15/09/92, rigetto da parte del GIP del Tribunale di Napoli del sequestro dei titoli manomessi; in data 17/03/93 richiesta a Pretore d’Ischia di disporre la sospensione degli interessi sulla somma addebitata illecitamente dal Banco di Napoli di Forio sul cc18/20, non esaudita; con sentenza del 29/04/2003 n.9234/2003 del Tribunale di Napoli I, Sezione Stralcio, viene accolto il ricorso del derubato; con sentenza n. 821 del 10/01/2008, la Corte d’Appello di Napoli, IV Sezione Civile, accoglieva il ricorso dei soccombenti di cui al I grado; La Cassazione, sezione I civile, con sentenza 5723/14 del 21/01 /2014 rigetta il ricorso del derubato; la CEDU, in data 27 nov. 2014 , dichiara irricevibile il ricorso del derubato presentato il 12 sett. 2014.
[2] – La Corte d’ Appello di Napoli, II sezione civile, con Ordinanza nel procedimento civile n. 4647/2013 RG del 22/10/2014 dichiara inammissibile ex art. 348 bis cpc “ l’appello proposto da Lamonica Nicola e ….. “ avverso la strana e superficiale sentenza del Tribunale di Napoli/Sezione distaccata di Ischia n. 204 del 3/4/2013” emessa dal GOT Minucci ,.