Ecco perchè il Tar ha accolto le tesi dei Comuni isolani e censurato l’operato dell’Asl

hotelstefaniaCi sono voluti vent’anni per vedere di nuovo l’isola unita e motivata su una questione di riconosciuto interesse collettivo. Tutti insieme, un’unica voce: Sindaci, Vescovo, associazioni e cittadini. Una voce che si è fatta sentire e valere nel procedimento innanzi al TAR attivato dall’ASL NA2 NORD CONTRO IL COMUNE DI CASAMICCIOLA. Nello specifico, per chiedere l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia, delle due ordinanze riguardanti la nuova utilizzazione come centro sanitario dell’ex Hotel Villa Stefania. Una iniziativa alla quale ha ovviamente resistito l’ente comunale, ma non da solo. Come era stato annunciato, TUTTI GLI ALTRI COMUNI si sono costituiti anch’essi in giudizio “AD OPPONENDUM”, in tal modo sostenendo e facendo propria l’azione dell’ente della cittadina termale. Così come hanno fatto anche i cittadini aderenti al COMITATO SPONTANEO DI CITTADINANZA ATTIVA PER L’ISOLA D’ISCHIA e il VESCOVO LAGNESE, come rappresentante della DIOCESI D’ISCHIA. Una mobilitazione resa possibile dall’impegno dell’ASSOFORENSE, che si è messa a disposizione gratuitamente per tutelare i diritti dei pazienti psichiatrici, dell’intera comunità e i principi di legalità che in questa storia hanno rischiato seriamente di essere stravolti. In particolare, hanno dato il loro contributo gli avvocati LORENZO BRUNO MOLINARO per Barano, Lacco Ameno, Serrara Fontana e il Vescovo, GIANPAOLO BUONO, Presidente dell’Assoforense, per Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana; FRANCESCO CELLAMMARE per Ischia; GIUSEPPE DI MEGLIO per Forio; ANTONIO PANTALONE per il Comitato di cittadini. Il Comune di Casamicciola, dal canto suo, è stato rappresentato dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO. Le due ordinanze nel mirino dell’Asl sono state la n.12 del 4 luglio scorso, per il ripristino della destinazione d’uso preesistente dell’ex Hotel Villa Stefania, adibita ad attività sanitaria senza alcun titolo abilitativo e la n.15 del 16 luglio, con il divieto della prosecuzione dell’attività sanitaria per mancanza delle autorizzazioni prescritte dalla legge e il ripristino della destinazione d’uso preesistente. Rispetto ai due provvedimenti, il ricorso proposto dall’Azienda di Monteruscello ha riguardato essenzialmente la mancata risposta del Comune di Casamicciola alla sua istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento di una struttura sanitaria nell’ex Hotel Villa Stefania, dove nel frattempo aveva effettuato dei lavori. E inoltre ha contestato a Casamicciola il mancato invio della comunicazione circa l’avvio del procedimento nei suoi confronti, ciò che le avrebbe consentito di chiarire le necessità del predetto trasferimento. Puntuali e approfondite le memorie presentate dagli avvocati isolani, che hanno smontato punto per punto l’atto di impugnazione dell’Asl, il cui avvocato non si è neppure presentato mercoledì in tribunale. L’avvocato Molinaro, in particolare, ha preliminarmente contestato che nel ricorso non sono ben distinti i motivi dell’impugnativa, che è causa della sua inammissibilità. Inoltre, l’Asl, senza possederne i titoli abilitativi ha trasformato una struttura turistico-termale in una unità operativa complessa di salute mentale con lavori essenziali per consentire il consentire il cambio di destinazione d’uso. Perciò, per effettuarli, sarebbe stato necessario sia il permesso di costruire e, dato che l territorio di Casamicciola è soggetto a vincolo paesaggistico, anche l’autorizzazione paesaggistica. Ma la struttura è sprovvista pure del certificato di agibilità che indica la mancata verifica delle condizioni di SICUREZZA, IGIENE e AGIBILITA’, che non possono non riflettersi sull’uso per attività sanitarie dell’edificio. E questo giustifica il provvedimento con cui il Comune ha intimato la cessazione delle attività attualmente esercitate in quella struttura. Peraltro, contrariamente a quanto contestato nel ricorso Asl, il Comune di Casamicciola aveva provveduto eccome a informare l’Azienda dell’avvio del procedimento di verifica dei titoli abilitativi richiesti per il cambio della destinazione d’uso.E comunque nel caso non sarebbe stato applicabile il principio del silenzio-assenso. Molinaro ha, inoltre, sostenuto l’insussistenza del danno grave e irreparabile invocato dall’Asl come conseguenza dell’applicazione delle due ordinanze di Casamicciola. Soprattutto perchè l’Asl di Monteruscello non ha ancora risolto il contratto di locazione con Villa Orizzonte, per cui c’è un’alternativa. Da queste argomentazioni è scaturita la richiesta al tribunale di non accogliere il ricorso per inammissibilità e infondatezza. E sostanzialmente queste tesi sono state accolte dall’ordinanza emessa dal TAR, SESTA SEZIONE, che si è pronunciato sulla base di tutti gli atti prodotti dalle parti. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso censura solo due aspetti delle contestate ordinanze comunali. E ha evidenziato che queste ultime si fondano su ragioni inerenti illegittimità urbanistiche e amministrative in rapporto al cambio di destinazione d’uso. Quest’ultima non poteva essere cambiata rispetto a quella originaria turistico-ricettiva, giacchè essa è “cristallizzata” nella domanda di condono, che non è stata ancora definita e non c’è possibilità di modificare la destinazione d’uso di immobili abusivi. A questo si aggiunge l’incompatibilità di una struttura sanitaria in una zona che nel Piano regolatore generale del Comune è indicata come F3, ovvero “PARCO TURISTICO IDROTERMALE”. Tra l’altro, il Comune non ha rilasciato l’autorizzazione sanitaria di sua competenza, eprchè non era possibile in mancanza di un certificato di agibilità. Dunque, il giudice amministrativo ha ritenuto che le due ordinanze comunali non fossero state sufficientemente confutate dal ricorrente. E che LA NECESSITA’ DI REPERIRE NUOVI LOCALI per svolgervi il proprio servizio NON CONSENTIVA DI AGIRE “IN SPREGIO” ALLA NORMATIVA URBANISTICA EDILIZIA, in quanto si opera in un immobile a cui è stata cambiata la destinazione d’uso anche se abusivo e privo del certificato di agibilità, E NEPPURE ALLA NORMATIVA SANITARIA per la mancanza del certificato sanitario comunale, che però il Comune non poteva rilasciare data la situazione dell’immobile. DI QUI LA DECISIONE FINALE DI RESPINGERE L’ISTANZA CAUTELARE (la richiesta di sospensiva) AVANZATA DALL’ASL E DI FISSARE L’UDIENZA DI MERITO IL 17 DICEMBRE PROSSIMO.

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