Nella camera di consiglio di ieri, la VI Sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso presentato dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Spagna, contro
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano; COMUNE DI FORIO, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE DI MEGLIO; COMUNE DI ISCHIA, COMUNE DI SERRARA FONTANA, COMUNE DI LACCO AMENO, DIOCESI DI ISCHIA; COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, rappresentato e difeso dall’avv. LORENZO BRUNO MOLINARO; ROSA ABROGATO, PASQUALE ARCAMONE, SALVATORE CENATIEMPO, MAURO COZZOLINO, VINCENZO D’ACUNTO, MICHELE D’AMBRA, ANNAMARIA DI IORIO, ANTONIETTA MANZI, AGOSTINO MAZZELLA, ANTONIO PANTALONE, LUISA PILATO, ANTONIO PISANI, FILOMENA SOGLIUZZO, LUCIANA ZABATTA del COMITATO DI CITTADINANZA ATTIVA, rappresentati e difesi dall’avv. ANTONIO PANTALONE,
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 01447/2014, resa tra le parti, concernente ordine di ripristino della destinazione d’uso, modificata senza alcun titolo abilitativo e cessazione immediata dell’attivita’ ,
ha pronunciato la seguente ordinanza:



