Il giorno dopo il deposito, è tempo di addentrarsi nella SENTENZA pronunciata nella camera di consiglio dello scorso 17 dicembre dalla SESTA SEZIONE DEL TAR CAMPANIA, con l’intervento dei magistrati: Renzo Conti, Presidente, Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, e Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore, sui ricorsi proposti dall’Asl Na2 Nord, rappresentata dall’avvocato Domenico Sorrentino, contro il Comune di Casamicciola Terme, rappresentato dall’avv. Raffaele Marciano e con l’intervento ad opponendum del Comune di Forio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio; dei 14 membri del Comitato spontaneo di Cittadinanza Attiva per l’Isola d’Ischia, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Pantalone; del Comune di Lacco Ameno, rappresentato e difeso da avv. Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro; del Comune di Ischia, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Buono, Francesco Cellammare; del Comune di Serrara Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, Gianpaolo Buono; del Comune di Barano D’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro; di Pietro Lagnese, quale Vescovo e rappresentante della Diocesi di Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro. I difensori sono stati uditi nella seduta del 17 dicembre.
LE RICHIESTE DELL’ASL E LA VICENDA GIUDIZIARIA
Con quei ricorsi L’Asl chiedeva L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, dell’ordinanza n.12 del 4.7.14 del comune di Casamicciola Terme, notificata all’ASL Napoli 2 Nord in data 15 e 18.7.14 con cui si ordina di ripristinare la destinazione d’uso preesistente all’intervento eseguito comportante l’adibizione ad attività sanitaria della struttura “Hotel Villa Stefania” senza alcun titolo abilitativo; dell’ordinanza n.15 del 2014 del Comune di Casamicciola Terme notificata il 16.7.14, recante divieto di prosecuzione dell’attività sanitaria per mancanza della prescritta autorizzazione e l’ordine di ripristinare la destinazione d’uso preesistente all’intervento eseguita senza alcun titolo abilitativo; dell’ordinanza n.12 del 4.7.14 del comune di Casamicciola Terme, notificata all’ASL Napoli 2 Nord in data 15 e 18.7.14 con cui si ordina di ripristinare la destinazione d’uso preesistente all’intervento eseguito comportante l’adibizione ad attività sanitaria della struttura “Hotel Villa Stefania” senza alcun titolo abilitativo.
La sentenza ripercorre sinteticamente la vicenda giudiziaria in fondo alla quale ha scritto la parola fine. Dall’impugnazione dei provvedimenti comunali da parte dell’Asl, con contestuale richiesta di sospensione della loro efficacia, che veniva rigettata dal Tar con ordinanza n. 1447/2014 del 11.09.2014, e, in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5282/2014 del 19.11.2014, dopo che il Comune di Casamicciola si era costituito in giudizio - insieme a tutti gli altri Comuni isolani, alla Diocesi e al Comitato di cittadini - chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e fosse respinto. Nell’udienza del 17 dicembre l’Asl comunicava che l’immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. di Napoli, che ne ha ordinato lo sgombero in 30 giorni decorrenti dal 4 dicembre 2014.
Specificando che i ricorsi dell’Asl riguardano la collocazione di una struttura intermedia residenziale e di un centro diurno di salute mentale presso l’”Hotel Villa Stefania” “a seguito dell’abbandono della struttura già destinata a tale scopo sita in Barano d’Ischia e denominata “Villa Orizzonte””, si spiega che il Comune di Casamicciola con le sue ordinanze ha vietato lo svolgimento di quelle attività, intimando di ripristinare la pregressa destinazione d’uso turistica in luogo di quella sanitaria e la cessazione immediata dell’attività intrapresa.
Passando al contenuto delle ordinanze comunali impugnate, la prima, la n. 12 , è motivata dall’impossibilità di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, perchè quella originaria era “cristallizzata nella domanda di condono, relativa all’intero edificio, presentata ai sensi della L. 47/1985 e non ancora definita” e perchè l’attuale destinazione d’uso sanitaria non è compatibile con quella turistico-ricettiva prevista dal piano regolatore comunale che colloca in quella zona (F3) un parco turistico idro-termale; la seconda, la n.15, è motivata dal mancato rilascio dell’ autorizzazione sanitaria da parte del Comune, conseguente alla mancanza del richiesto certificato di agibilità della struttura, “tutt’ora abusiva sul piano edilizio-urbanistico”.
Dal canto suo, L’ASL HA OPPOSTO ad entrambi i provvedimenti delle ARGOMENTAZIONI MERAMENTE FORMALI. Innanzitutto, la mancata risposta tempestiva del Comune alla sua istanza per ottenere l’autorizzazione per il trasferimento n via Nizzola di una struttura sanitaria autorizzata, ovvero la Sir, che l’avrebbe lesa avendo effettuato nel frattempo lavori nell’immobile e avendovi intrapreso la nuova attività. E, poi, il mancato invio della comunicazione del procedimento avviato dal Comune nei suoi confronti, che le avrebbe impedito di chiarire le sue motivazioni.
Innanzitutto, il Tar ha accolto la costituzione ad adiuvandum degli altri Comuni, della Diocesi e dei cittadini, riconoscendo che “tutti gli interventori hanno documentato la propria legittimazione in quanto si tratta di soggetti portatori di un interesse qualificato alla salvaguardia del benessere dei disabili mentali presenti sul territorio isolano – asseritamente leso dal predetto trasferimento che li costringe a mutare le proprie consolidate abitudini e ad abbandonare una collettività in cui si erano ben integrati – e, comunque, alla salvaguardia del territorio isolano. In tal senso depongono i fini istituzionali degli enti intervenuti, pubblici ed ecclesiastici, nonché i fini sociali del citato comitato, consacrati nello statuto versato in atti”.
Rigettata come infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso eccepita dal Comune di Casamicciola e dagli altri soggetti intervenuti, “passando al merito, VA CONFERMATA LA VALUTAZIONE GIA’ EFFETTUATA IN SEDE CAUTELARE”. Che era stata già negativa, con il rigetto dell’istanza di sospensiva dell’Asl.
NEL MERITO DELLE QUESTIONI
Scrivono i giudici: “La prima censura, relativa alla inerzia del Comune di Casamicciola sull’istanza presentata dall’A.S.L. in data 9179 del 25.09.2013, è indubbiamente infondata”.
Pur riconoscendo la tardiva risposta del Comune, il Tar specifica che l’Asl avrebbe dovuto contrastarla con azioni specifiche e, comunque, quel fatto non influisce sulla legittimità dei provvedimenti comunali. L’Asl, che ha riconosciuto la necessità di un’autorizzazione comunale per utilizzare l’ex hotel Stefania come struttura sanitaria “NON AVREBBE DOVUTO INTRAPRENDERE L’ATTIVITA’ SENZA AVER OTTENUTO LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE”.
Dal punto di vista edilizio, il Comune non avrebbe potuto rispondere su di essi all’istanza dell’Asl. Che, invece, avrebbe dovuto produrre un’apposita istanza per il cambio di destinazione d’uso o per definire la pratica di condono pendente e, in quegli atti, affrontare la questione edilizia. Senza le richieste di cambio di destinazione d’uso e in assenza di condono non poteva svolgere l’attività sanitaria nell’immobile. “E DI TALI CIRCOSTANZE L’ENTE REGIONALE ERA BEN CONSAPEVOLE”. La circostanza che l’Asl era stata costretta a lasciare la struttura precedente (Villa Orizzonte) perchè era scaduta la locazione e che non erano stati trovati altri edifici sul territorio, nonostante le richieste agli enti locali, non rappresentano per il Tar “UNA VALIDA CAUSA PER DEROGARE AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN MATERIA EDILIZIA E ASSISTENZA SANITARIA”.
Sul mancato rispetto delle garanzie procedimentali, “LA CENSURA E’ SICURAMENTE INFONDATA”, perchè l’ordinanza che ingiunge la sospensione dell’attività per mancanza dell’autorizzazione sanitaria, non richiedeva la comunicazione di avvio del procedimento. Peraltro, l’ordinanza non poteva non essere emanata, giacchè la normativa vigente “NON CONSENTE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ O DI ABITABILITA’ CON RIFERIMENTO A IMMOBILI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA URBANISTICO EDILIZIA”. E su questo tema, il tribunale ha supportato la sua valutazione con molteplici e puntuali riferimenti normativi. Per concludere che “LA MANCANZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ ESCLUDE IN RADICE CHE NELL’IMMOBILE POSSA ESSERE SVOLTA UN’ATTIVITA’ DEL TIPO DI QUELLA DI CUI SI DISCUTE (DI TIPO SANITARIO-ASSISTENZIALE”. E anche l’altra ordinanza non poteva non essere emanata, perchè vincolata dalle norme vigenti.
In concreto, non poteva essere cambiata la destinazione d’uso per il vincolo del Piano regolatore, perchè l’istanza di condono è ancora pendente, perchè i lavori di adeguamento sono stati realizzati senza le preliminari autorizzazioni. “Gli immobili sottoposti a procedura condonistica - si legge - sia pur se passibili di sanatoria, sono da considerarsi illegittimamente edificati e tanto spiega le particolari cautele previste dalla legge in relazione agli ulteriori interventi che li riguardino. Nel caso di specie, l’A.S.L. ha effettuato lavori di adeguamento della struttura alle proprie particolarissime esigenze (per la realizzazione di ambulatori e uffici), rendendo l’edificio strumentale a un’attività, quella sanitaria, che non appare omogenea a quella turistico-recettiva in essere al momento della presentazione dell’istanza. È evidente, quindi, che tanto la modifica della destinazione d’uso quanto le opere a ciò funzionali siano del tutto illegittime in quanto simili interventi avrebbero potuto essere effettuati solo all’esito della definizione della pratica di condono, riguardante la struttura (e, in particolare, 601 mq della struttura)”.
L’ASL DOVRA’ DARE 4000 EURO AL COMUNE DI CASAMICCIOLA
La conclusione è che “Le argomentazioni che precedono dimostrano l’infondatezza dei ricorsi qui riuniti che vanno, pertanto, respinti. Le spese di lite sostenute dall’Amministrazione intimata, quale parte necessaria del presente giudizio, vanno poste a carico della parte soccombente, come per legge, mentre appare opportuno compensarle nei confronti delle parti ‘eventuali’ ossia degli interventori”. Perciò il Tar, oltre a respingere i ricorsi dell’Asl, l’ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Casamicciola “che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00)” e ordina l’esecuzione della sentenza dall’autorità amministrativa.